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FAENTIA GROUP S.r.l. - B.U. ENGINEERING BOLLETTINO #03-2026

 

REGOLAMENTO (UE) 2026/1744 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 2026
che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il Regolamento riguarda la semplificazione dell’attuazione di regole armonizzate sull’Intelligenza Artificiale (Omnibus Digitale sull’AI) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Il Regolamento è entrato in vigore il 27 Luglio 2026.

 

PUNTI DI INTERESSE PER IL REGOLAMENTO (UE) 2023/1230

Considerando quanto segue:

(42)
del regolamento (UE) 2026/1744
 



L'uso dell'intelligenza artificiale nelle macchine può contribuire a promuovere l'innovazione e a migliorare l'efficienza di tali macchine. L'applicazione del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e del regolamento (UE) 2024/1689 potrebbe portare a sovrapposizioni. Allo stesso tempo, è importante garantire un livello di protezione per quanto riguarda i rischi connessi all'uso dell'intelligenza artificiale nelle macchine che sia coerente con il livello di protezione previsto dal regolamento (UE) 2024/1689 per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio. Data la natura specifica delle macchine e del settore delle macchine, e al fine di rispondere alla necessità di semplificare il quadro normativo per le macchine basate sull'IA, è opportuno passare a un approccio settoriale spostando il regolamento (UE) 2023/1230 dalla sezione A alla sezione B dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689. In primo luogo, l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 a tali macchine dovrebbe, di conseguenza, essere limitata alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Il riferimento alla direttiva 2006/42/CE dovrebbe essere spostato dalla sezione A alla sezione B dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689 e aggiornato in modo da rinviare al regolamento (UE) 2023/1230. In secondo luogo, è fondamentale garantire che il regolamento (UE) 2023/1230 integri requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza per i sistemi di IA ad alto rischio classificati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 e utilizzati come componenti di sicurezza in macchine o i sistemi di IA ad alto rischio che costituiscono macchine, garantendo un livello di protezione coerente con il regolamento (UE) 2024/1689. A tal fine, la Commissione dovrebbe essere tenuta ad adottare atti delegati che modifichino l'allegato III del regolamento (UE) 2023/1230 al fine di tenere conto dei requisiti pertinenti di cui al capo III, sezione 2, e agli articoli 17, 19, 72 e 73 del regolamento (UE) 2024/1689. Al fine di evitare un vuoto giuridico e garantire l'allineamento con l'entrata in applicazione delle pertinenti norme sui sistemi di IA ad alto rischio di cui al regolamento (UE) 2024/1689, tali atti delegati dovrebbero applicarsi entro il 2 agosto 2028. Per gli stessi motivi, i fabbricanti dovrebbero essere liberi di fare affidamento a norme armonizzate o specifiche comuni adottate a norma del regolamento (UE) 2024/1689 o da esso indicate che contemplano i requisiti essenziali pertinenti per la presunzione di conformità ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1230 fino a quando norme armonizzate o specifiche comuni relative all'IA non saranno adottate a norma del regolamento (UE) 2023/1230 o da questo indicate.

Articolo 3 
del regolamento (UE) 2026/1744
 

Modifiche del regolamento (UE) 2023/1230

1) all'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi: 
«La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 del presente regolamento per modificare l'allegato III del presente regolamento aggiungendo requisiti di sicurezza e di tutela della salute per quanto riguarda i sistemi di intelligenza artificiale (IA) classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 (*) poiché sono componenti di sicurezza di un prodotto contemplati dal presente regolamento o sono essi stessi un prodotto contemplato dal presente regolamento. Tali requisiti garantiscono la conformità ai requisiti pertinenti di cui al capo III, sezione 2, e agli articoli 17, 19, 72 e 73 del regolamento (UE) 2024/1689. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj 39/41 IT GU L del 24.7.2026 Nell'adottare gli atti delegati di cui al terzo comma, la Commissione tiene conto degli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1689 e garantisce un livello di tutela coerente con tale regolamento. Tali atti delegati si applicano entro il 2 agosto 2028.

(continua)